“APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER LA VENDITA DI "BENI FINITI" NEL SETTORE IDRAULICO, SANITARIO, DEL CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO.”
Nella speranza di fornire un valido ed utile ulteriore strumento alla nostra clientela, abbiamo pensato di predisporre un piccolo vademecum riepilogativo della disciplina IVA agevolata applicabile agli acquisti effettuati nel settore dell’edilizia. Abbiamo cercato di far riferimento alla più comuni casistiche legate agli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio, privilegiando gli aspetti di immediato interesse per i nostri potenziali clienti, cioè quelli concernenti la cessione dei prodotti (“beni finiti” e semilavorati) del settore idraulico, sanitario, del condizionamento e riscaldamento.
PREMESSA
Gli aspetti da analizzare per determinare in quali casi è possibile applicare l'Iva ad aliquota ridotta del 4 o del 10% per l'acquisto di beni, diversi dalle materie prime e semilavorati, cosiddetti «beni finiti», sono sostanzialmente tre:
1) l’esatta individuazione dei prodotti che rientrano nella categoria dei “beni finiti”;
2) la determinazione degli interventi che consentono gli acquisti di beni con aliquota ridotta;
3) l’individuazione dei soggetti che possono usufruire delle agevolazioni.
1) I BENI FINITI
- Definizione
Le cessioni di beni con aliquota Iva ridotta devono essere relative a beni “finiti”, cioè deve trattarsi di beni che, pur incorporandosi nell'immobile, non perdono la propria individualità: l'Agenzia, nella risoluzione 22/E/98 afferma che: «Il bene finito è tale in quanto pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni». Evidentemente, la ripetuta utilizzazione deve essere considerata unicamente da un punto di vista potenziale e serve a sottolineare la capacità dei beni finiti a mantenere la propria individualità. Peraltro, come ribadito con la risoluzione 474/E del 5 dicembre 2008, sono sempre attuali le precisazioni della circolare 17 aprile 1981, n. 14/330342 dove si precisa che «non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione, quei beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono, invece, materie prime e semilavorate per l'acquirente, quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso eccetera; non rientrano parimenti quei beni ceduti a fini di commercializzazione. A titolo esemplificativo, invece, possono considerarsi "beni" assoggettabili all'aliquota del 4 o 10% (secondo la vigente normativa) purché, beninteso, risultino da dichiarazione dell'acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione degli immobili agevolati, gli ascensori, i sanitari per bagno (lavandini, vasche eccetera), i prodotti per impianti idrici, per impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni eccetera), per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico eccetera), e per impianti del gas (contatore, tubazioni eccetera) e le relative prestazioni accessorie di posa in opera ai sensi dell'articolo 12, Dpr 633/72»
A sua volta, la Risoluzione Ministero Finanze n. 39/E del 9 marzo 1996 precisa che i “beni finiti” sono quelli “aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”.
- Elenco esemplificativo beni finiti che possono essere ceduti ad aliquota iva agevolata (4% o 10%)
In base al principio richiamato dal Ministero delle Finanze, i seguenti beni possono essere considerati a tutti gli effetti “beni finiti” nel settore idraulico, sanitario, del riscaldamento e condizionamento, con conseguente applicabilità delle aliquote IVA ridotte:
- Bruciatori per caldaie;
- Cabina doccia (comprensiva di box-doccia e piatto doccia);
- Cabina doccia-sauna (comprensiva di box-doccia e piatto doccia);
- Caldaie per riscaldamento a gasolio, a gas, a carbone o funzionanti con altri tipi di combustibile;
- Caminetti;
- Cassette di scarico esterne e/o da incasso;
- Centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
- Condizionamento (impianti);
- Contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento;
- Depuratori;
- Dolcificatori d’acqua;
- Filtri;
- Flessibili;
- Impianti solare termico;
- Impianti fotovoltaici;
- Impianti irrigazione (se accessori);
- Lavelli in acciaio inox;
- Lavabi (anche comprendenti componenti arredo bagno, purché il prodotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo);
- Minuterie per impianti idraulici, da riscaldamento e/o condizionamento;
- Piatti doccia in ghisa, acciaio e altri materiali;
- Pompe e circolatori di tutti i tipi per uso idraulico e/o di riscaldamento;
- Raccorderia in ghisa, ferro, nera, zincata, cromata;
- Raccorderia in ottone, rame, bronzo;
- Radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali;
- Rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;
- Saracinesche e valvole in ghisa;
- Scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;
- Scaldabagni solari;
- Sifoname;
- Pilettame;
- Stufe (integranti impianti di riscaldamento che non si caratterizzano come semplici elettrodomestici);
- Tubazioni e altri manufatti in ghisa acciaio, plastica, piombo e/o altri materiali per impianti di scarico di acque bianche o nere;
- Tubazioni in acciaio nero o zincato, in rame e altri materiali per impianti di adduzione di acqua calda e/o fredda;
- Vasche idromassaggio;
- Vasche in ghisa, acciaio e altri materiali;
- Apparecchi idrosanitari in vitreouschina, fireclay e altri materiali (brevemente definiti "sanitari": wc-bidet-lavabo).
- Elenco esemplificativo di prodotti che non possiedono le caratteristiche di “bene finito” IVA ordinaria al 22%
Non possiedono invece le caratteristiche di “bene finito” i prodotti riconducibili alle famiglie dell’arredobagno e dell’accessoristica in genere, così come i semplici elettrodomestici (es.: stufette elettriche) che devono essere pertanto ceduti applicando l’aliquota IVA ordinaria.Per maggior chiarezza espositiva, riportiamo di seguito un elenco esemplificativo dei prodotti che non possono essere ceduti con aliquote IVA ridotte:
- Bruciatori per caldaie
- battiscopa;
- box/pareti doccia, in quanto caratterizzati da un proprio singolo codice articolo. (come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982, oggetto della cessione deve essere il bene completo, ne sia o meno prevista la posa in opera; nell’ipotesi in cui vengano cedute singole parti, ciascuna dovrà essere assoggettata ad aliquota propria).
- collanti;
- elettrodomestici;
- ferro per cemento armato: ferro e acciaio tondo per cemento armato, in barre lisce e in barre ad aderenza migliorata;
- idropitture;
- laterizi: comignoli e canne fumarie, elementi in laterizio per soletta mista e nervature parallele con o senza alette ed elementi semplici, forati, mattoni anche refrattari, tavelle e tavelloni, tegole;
- leganti e loro composti: calce dolce e spenta, calce eminentemente idraulica, calce idrata, cementi normali e clinker, malta, miscela per intonaco pronta;
- maniglioni e corrimano (possono essere ceduti con iva al 4% quali ausili per persone disabili, alle condizioni previste dalla normativa vigente);
- manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento e anche con altri composti: blocchi cavi in conglomerati di cemento e granulato in argilla espansa, blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, pali prefabbricati in calcestruzzo, pozzetti in cemento prefabbricati, recinzione prefabbricata costituita da pilastrini in calcestruzzo armato;
- materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, bituminosi e bituminati: agglomerato ligneo in lastre, bitume, cartone bituminato e cilindrato, cemento plastico bituminoso e fibra di amianto, fibra di vetro, frammenti di sughero in lastre, idrofugo liquido e in polvere, isolanti flessibili in gomma per tubi, lana di roccia, guaine impermeabili, polistirolo espanso;
- materiali e prodotti dell’industria lapidea: alabastro, ardesia, caolino, diorite, granito, marmo, pietre calcaree e silicee, pietre di gesso, quarzite, sienite, travertino, serpentino, tufi, porfido, feldspasto, caolino; prodotti e sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei materiali dell’industria lapidea: argilla, calce, cubetti, gesso cotto, ghiaia, granulati, marmette e marmettoni, pietrisco, polvere e similari, sabbia, selci;
- materiali inerti: argilla, bentonite di tipo medio, ghiaia, ghieietta, graniglia per trattamento superficiale e massicciate stradali, granulati di pomice, perlite espansa in grana grossa, pietrisco calcareo, polistirolo liquido o in granuli, sabbia viva di cava o sabbietta viva di fiume, silicio o simili, vermiculite espansa;
- materiali per pavimentazione interna ed esterna: doghe e doghette in legno, linoleum, listoni in legno, marmette e marmettoni, moquette, pavimenti in gomma e in PVC, piastrelle di rivestimento murale in sughero, piastrelle in gres e di marmo, piastrelle per rivestimento in maiolica, scaglie di spacco di lastra di marmo, frammenti di lastra di marmo e pietra naturale per pavimentazione, prodotto ceramico cotto denominato biscotto, quarzo plastico, tessere di caolino smaltato per rivestimenti, tessere di vetro per pavimenti e rivestimenti. A tale proposito segnaliamo che la recente Risoluzione Agenzia Entrate n. 71/E del 25 giugno 2012 ha ribadito, facendo riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, che l’acquisto di pavimento in laminato (parquet) di tipo flottante non sconta l’aliquota IVA ridotta del 10% bensì quella ordinaria. Infatti, sebbene i pannelli di laminato possano essere spostati facilmente in altro luogo per essere di nuovo posati e creare una pavimentazione, nel momento in cui vengono smontati perdono le loro caratteristiche strutturali di pavimentazione e, pertanto, non possono essere considerati come “beni finiti” dotati di una propria individualità e autonomia funzionale. Più semplicemente si tratta, quindi, di materiale di rivestimento, ovvero di materie prime o semilavorate da impiegare per l’intervento in oggetto;
- mobili e mobiletti;
- portarifiuti;
- porta salviette;
- portasaponette;
- sedili per WC;
- specchi e specchiere;
- stucco;
- tappeti;
- tende per doccia;
- tubi isolanti in polietilene;
- vernici.
2) INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI ED ALIQUOTE IVA APPLICABILI ALLA CESSIONE DI “BENI FINITI”
A) IVA AGEVOLATA AL 4%
● Nuova costruzione
Così come previsto dal n. 24 della Tabella A, Parte II allegata al D.P.R. n. 633/1972 l’aliquota iva agevolata del 4% torna applicabile alle cessioni di beni c.d. finiti destinati alla costruzione di:
– fabbricati non di lusso di cui all’art. 13 della legge “Tupini” n. 408/1949 (tanto se il committente possiede i requisiti prima casa quanto se non li possiede);
– fabbricati non di lusso di cui all’art. 13 della legge “Tupini” n. 408/1949 (se il committente è un’impresa che effettua la costruzione tanto nel caso in cui proceda alla successiva rivendita che nel caso in cui non vi proceda);
– fabbricati rurali a destinazione abitativa (se ricorrono le condizioni previste dall’art. 9, D.L. n 557 del 30/12/1993).
● Ampliamento e Completamento di edifici
L’aliquota IVA ridotta al 4% può essere applicata anche alle cessioni di beni c.d. finiti destinati a lavori di:
– ampliamento fabbricati non di lusso di cui all’art. 13 della legge “Tupini” n. 408/1949 (tanto se il committente possiede i requisiti prima casa quanto se non li possiede);
– completamento fabbricati non di lusso di cui all’art. 13 della legge “Tupini” n. 408/1949 (tanto se il committente possiede i requisiti prima casa quanto se non li possiede);
Occorre tuttavia precisare che la normativa sull’IVA al 4% in caso di ampliamento riguarda casi specifici per come descritto a titolo esemplificativo nella la Risoluzione Ministeriale n. 400039 del 9 marzo 1985 e nella risoluzione ministeriale n. 330968 del 7 aprile 1981.
● Agevolazioni per disabili
Sono previste anche agevolazioni di IVA al 4% per le persone disabili che acquistano prodotti e mezzi di ausilio, sotto prescrizione medico-specialistica della ASP competente, a condizione che il prodotto sia necessario per migliorare o garantire l’autonomia personale. In buona sostanza, per potersi avvalere di tale agevolazione occorre produrre una prescrizione medica di un medico specialista dell’Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza, attestante il collegamento funzionale tra menomazione ed ausilio prescritto, una copia del certificato di invalidità o handicap, una dichiarazione di responsabilità in cui si dichiara di avere diritto all’applicazione di aliquota IVA agevolata in base all’articolo 2, comma 9, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30 ) e al Decreto 14 marzo 1998.
B) IVA AGEVOLATA AL 10%
Il n. 127-terdecies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 istitutivo dell’IVA, è dedicato alle cessioni di beni “finiti” per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è attualmente prevista l’applicazione dell’aliquota IVA 10% nei seguenti casi:
● Restauro e risanamento conservativo (lettera c, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)
Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. (Esempi sono gli interventi mirati all’eliminazione ed alla prevenzione di situazioni di degrado; gli interventi di adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti; gli interventi di apertura di finestre per esigenze di aereazione di locali).
● Ristrutturazione edilizia (lett. d, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un organismo edilizio del tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la modifica, l’eliminazione e l’inserimento di nuovi impianti (Esempi sono la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente; la modifica della facciata; la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre).
● Ristrutturazione urbanistica (lett. f, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).
Interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
C) IVA ORDINARIA AL 22%
Sono soggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22% gli acquisti dei soli beni c.d. "finiti" riguardanti:
- le opere di manutenzione ordinaria;
- le opere di manutenzione straordinaria;
- le opere di edilizia libera;
- le opere interne.
3) SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che possono usufruire delle agevolazioni IVA per come sopra esplicitate sono:
- I proprietari degli immobili;
- I titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto ecc.);
- I locatari/affittuari degli immobili oggetto degli interventi;
- I familiari, in particolare il coniuge, dei soggetti sopra elencati.
L’acquirente per poter usufruire dell’Iva ad aliquota ridotta deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità circa l’utilizzo dei beni finiti stessi ed, inoltre, deve allegare la fotocopia di un titolo abilitativo idoneo per effettuare l’intervento edilizio (Comunicazione Inizio Attività o permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA CIL).
Le informazioni riportate in questa pagina sono meramente indicative, la società NONSOLOCALDAIE S.r.l. a socio unico declina ogni responsabilità in merito alle interpretazioni delle normative in corso di validità sulle Agevolazioni Fiscali e consiglia, comunque, ai propri clienti di affidarsi, per la corretta gestione della richiesta di agevolazione, al proprio consulente fiscale o al responsabile dei lavori da eseguirsi.